LA SVIZZERA BLOCCA I CONTI DEGLI EVASORI.

Posted by | dicembre 15, 2014 | Senza categoria | No Comments
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A pochi giorni dalla definitiva approvazione della voluntary disclosure italiana, il Parlamento svizzero apre un nuovo fronte contro l’evasione fiscale internazionale chiudendo gli ultimi varchi per i contribuenti tricolori a rischio di “nero”. Una svolta storica: fra i primi paesi a punire il riciclaggio, già dal 1990, ma solo in relazione ai crimini più gravi (traffico di droga e di armi, rapine, truffe, corruzione, bancarotta) la Confederazione ora dichiara guerra all’evasione fiscale superiore a 300mila franchi, automaticamente classificata  come riciclaggio. Sullo sfondo – diciamo come “incentivo” per Berna – ci sono i prossimi, insidiosi esami dell’Ocse in materia fiscale e del Gafi in materia antiriciclaggio, con il rischio di restare in black list generalizzata, insopportabile per un paese con economia fortemente internazionalizzata. Il Parlamento dichiara punibile penalmente prelevamenti, bonifici, cessioni, donazioni di denaro legato alla frode fiscale, se le imposte sottratte in un anno superano i 300.000 franchi. Vale per i frodatori residenti in Svizzera, ma anche per i danni provocati al fisco di altri paesi se il “nero” è depositato in Svizzera su conti correnti. Le banche si preparano: per evitare qualsiasi rischio penale, limitano i poteri della clientela in odore di frode fiscale. Scattano così le gabbie normative interne e finisce l’epoca delle rimesse di cassa a Ginevra e a Lugano da Singapore e da Nassau, dei prelievi in contanti, dei bonifici verso i paradisi fiscali e a favore di società bucalettere. Al processo di “ripulitura” di immagine non sfuggono nemmeno i commercianti, divieto di operazioni in contanti fuori banca oltre centomila franchi, spuntano obblighi di comunicazione all’Ufficio antiriciclaggio anche per gli acquisti in contanti. Scatta anche l’obbligo, di fronte ad un pagamento in contanti superiore ai 100.000 franchi, di accertare il «titolare effettivo» e di conservare tutti i documenti. Per i proprietari di azioni al portatore, infine, ci sarà l’obbligo di notificarsi presso la società di cui è diventato azionista, salvo si tratti di società quotate. Oltre il limite del 25% del capitale azionario, o dei voti, obbligo di rivelare il titolare effettivo.

fonte: Il sole 24 ore.